(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82
                         del 25 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Fino  al  31  dicembre 1998 nelle zone agricole degli strumenti
urbanistici  generali  con  esclusione  dei  fabbricati  classificati
catastalmente  come  A1  e  A8  e per le unita' immobiliari che siano
state oggetto di istanza di sanatoria edilizia ai sensi e nei termini
previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' ammesso il mutamento
di destinazione d'uso dei  fabbricati  gia'  rurali  o  comunque  con
originaria   funzione   agricola  o  abitativa,  se  non  connesso  a
trasformazioni  fisiche  comportanti  opere  che,  per  loro  natura,
necessitino  di  concessione  edilizia,  e  non  piu'  necessari alla
condizione del fondo  o  che  non  presentano  piu'  i  requisiti  di
ruralita'  di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.  9 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito,  con  modifiche,  dalla  legge  26
febbraio  1994,  n.  133,  purche'  provveda  alla  variazione  nella
iscrizione catastale a norma delle predette disposizioni legislative,
e successive proroghe ed integrazioni.
  2. Le presenti norme prevalgono su quelle in contrasto disposte  da
precedenti leggi regionali.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Puglia.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 13 agosto 1998
                     Il vice presidente: Palese